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News legge di bilancio 2018

News legge di bilancio 2018

Tutte le novità della legge di bilancio 2018. Iper e super-ammortamento, agevolazioni in forma di credito d’imposta e incentivi finalizzati a promuovere l’occupazione giovanile stabile.

SUPER –AMMORTAMENTO PROROGATO AL 2018

 Art. 1 co. 29 ss. della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018)

Con questo articolo è stata prorogata la possibilità di beneficiare dei c.d. “super-ammortamenti”, con alcune modifiche. I super ammortamenti sono prorogati in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dal 1.1.2018 al 31.12.2018, ovvero entro il 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione.
Nella nuova versione dell’agevolazione: la maggiorazione è pari al 30% (anziché del 40%) e sono esclusi tutti i veicoli di cui all’art. 164 del TUIR.(aereomobili da turismo, navi e imbarcazioni….)

IPER-AMMORTAMENTO PROROGATO AL 2018

Art. 1 co. 30 ss. della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018)

L’ammortamento del 150%  viene prorogato  con le stesse modalità del super-ammortamento al 30%.
MAGGIORAZIONE RELATIVA AI BENI IMMATERIALI: E’ prorogata per lo stesso periodo anche la correlata maggiorazione del 40% del costo di acquisto di alcuni beni immateriali funzionali all’Industria 4.0 come ad esempio software, piattaforme e applicazioni.

INOLTRE, è stata integrata la disciplina dell’iper-ammortamento, introducendo la possibilità, nel rispetto di determinate condizioni, di sostituire un bene agevolato senza perdere la maggiorazione.

AGEVOLAZIONI IN FORMA DI CREDITI D’IMPOSTA(NUOVO)
L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018)
La nuova legge di bilancio 2018 ha introdotto numerose novità in tema di agevolazioni sotto forma
di credito d’imposta, in particolare ha previsto:

  • credito d’imposta per la formazione 4.0 (pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione)
  • credito d’imposta per distributori di carburante (pari al 50% del totale delle commissioni addebitate per la transazione effettuata, a partire dal 1.7.2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito)
  • credito d’imposta per l’acquisto di prodotti in plastica riciclata per gli anni 2018, 2019 e 2020 (pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti, fino ad un importo massimo annuale di 20.000,00 euro per ciascun beneficiario)
  • credito d’imposta per le quotazioni delle PMI ( pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti per l’ammissione alla quotazione, fino a un massimo di 500.000,00 euro)
  • credito d’imposta per la ristrutturazione degli alberghi-estensione agli stabilimenti termali
  • credito d’imposta per le imprese culturali e creative (pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi, nei limiti di spesa previsti)
  • credito d’imposta per la vendita al dettaglio di libri nuovi e di seconda mano (parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio. Il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di: 20.000,00 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali (e dagli stessi direttamente gestite); 10.000,00 euro per gli altri esercenti)
  • credito d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici (pari al 12% dell’ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti, sino a un
    massimo di 25.000,00 euro, per le società di calcio appartenenti alla: Lega di serie B; Lega Pro (serie C); Lega nazionale dilettanti)
  • credito d’imposta a favore della ristrutturazione di impianti sportivi pubblici (viene introdotto un credito d’imposta per le imprese al fine di favorire le erogazioni liberali destinate alla ristrutturazione di impianti sportivi pubblici. Il credito d’imposta  è riconosciuto nel limite del 3 per mille dei ricavi annui ed è pari al 50% delle suddette erogazioni liberali.)
  • credito d’imposta per il welfare di comunità (in favore delle fondazioni bancarie, pari al 65% delle erogazioni effettuate dalle stesse in specifici ambiti sociali e sanitari).

 

ESONERO CONTRIBUTIVO PER L’OCCUPAZIONE GIOVANILE STABILE(NUOVO)

Art. 1 co. 100 ss. della L. 27.12.2017 n. 205 (legge di bilancio 2018)

La nuova legge di bilancio ha introdotto alcuni incentivi a favore dei datori di lavoro, per promuovere l’occupazione giovanile stabile. 

  • Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato e le conversioni a tempo indeterminato di contratti a termine (l’incentivo si applica alle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti e le conversioni in contratto a tempo indeterminato di contratti a termine riguardanti soggetti:
               a) con meno di 30 anni,
               b) che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato (né presso il medesimo, né presso altro datore di lavoro).
    L’agevolazione consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi INAIL:
               a) nella misura del 50% del loro ammontare,
               b) per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua – per un importo massimo di 250,00 euro al mese). 
  • Incentivo per la prosecuzione di rapporti di apprendistato (l’incentivo si applica anche alle ipotesi di prosecuzione di rapporti di apprendistato, al termine del periodo formativo, in ordinari rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, riguardanti giovani con meno di 30 anni.  L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali è riconosciuto: nella misura del 50%
    e nel limite massimo di 3.000,00 euro su base annua, nonché per la durata massima di 12
    mesi).
  • Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato di studenti impegnati in alternanza scuola-lavoro o apprendistato formativo (sono incentivate le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti:
               a) con meno di 30 anni (ovvero per le assunzioni nel 2018, meno di 35),
               b) che abbiano svolto presso la medesima azienda:
                           1- attività di alternanza scuola-lavoro;
                           2- periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
    L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali è concesso: entro il limite massimo di
    3.000,00 euro su base annua, per tre anni, con una percentuale di decontribuzione del
    100%).

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